Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
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Affidamento figli e loro mantenimento dopo annullamento del matrimonio

Affidamento figli

Affidamento figli dopo annullamento del matrimonio

Affidamento figli: Sentenze della Corte di Cassazione

Affidamento figli: l’annullamento del matrimonio ecclesiastico non modifica il regime civilistico su affidamento figli e mantenimento.

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 24 maggio – 14 luglio 2011, n. 15558 [ Affidamento figli ]

Con sentenza 3 marzo 2008 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato secondo il rito concordatario, tra P.A. e Pa.Ma.; disponendo a carico di quest’ultimo un contributo mensile di Euro 3.500,00 per il mantenimento del figlio, oltre al concorso per il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive. Con compensazione delle spese di giudizio.

Sul successivo gravame del Pa., la Corte d’ appello di Roma, con sentenza 30 settembre 2009, ritenuto che nelle more era stata dichiarata efficace nello Stato italiano, con sentenza 4 ottobre 2007 della Corte d’ appello di Firenze, la pronunzia dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario – emessa in data 2 marzo 2005 dal Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio, ratificata dal Tribunale apostolico dalla Rota romana e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica – passata in giudicato prima della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarava la cessazione della materia del contendere; revocando tutti i provvedimenti contenuti nella sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. [ Affidamento figli ]

Motivava che le questioni dell’ affidamento della prole e del suo mantenimento non erano ormai suscettibili di scrutinio nell’ ambito del giudizio di divorzio e trovavano la loro regolamentazione nella precedente sentenza irrevocabile di separazione personale emessa dal Tribunale di Roma il 12 aprile 2000: regolamentazione suscettibile di eventuale modifica ai sensi dell’ art. 710 cod. proc. civile. [ Affidamento figli ]

Avverso la sentenza, notificata il 31 ottobre 2009, la signora P. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, notificato il 28 dicembre 2009 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria.

Resisteva con controricorso il Pa.

All’ udienza del 24 maggio 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle disposizioni del giudice di primo grado riguardanti l’ affidamento ed il mantenimento del figlio. [ Affidamento figli ]

Il motivo è fondato.

Sulla questione degli effetti che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario produce, una volta divenuta efficace nell’ ordinamento italiano, e sui poteri del giudice del divorzio (o della separazione) chiamato ad emettere provvedimenti nei confronti dei figli degli ex-coniugi, questa Corte ha già avuto modo più volte di pronunziarsi, a partire dalla sentenza 11 ottobre 1983 n. 5887, statuendo che, dopo la pronuncia di nullità, si producono ugualmente gli effetti del matrimonio valido (art. 128, secondo e quarto comma, cod. civ.) rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio e non si modifica, sostanzialmente, il regime giuridico per quanto concerne i provvedimenti che il giudice adotta nei loro riguardi, poiché l’ art. 129, secondo comma, cod. civ. richiama espressamente il successivo art. 155 cod. civile. [ Affidamento figli ]

L’art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’ 11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’ Italia, nella parte relativa al matrimonio) – tuttora in vigore, anche a seguito dell’ Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense del 1929 (Corte cost. 8 maggio 2001, n. 329; Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2728) – richiama, infatti, per il caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, la disciplina del matrimonio putativo. Ciò, tramite il rinvio originariamente all’ art. 116 cod. civile; quindi, all’ art. 128 cod. civ. del 1942; ed infine, dopo la riforma del diritto di famiglia, alla disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129-bis cod. civile. [ Affidamento figli ]

Ne consegue che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di separazione dei coniugi), per un verso non viene meno il potere-dovere del giudice di adottare i provvedimenti riguardo ai figli (tra i quali quelli relativi alle modalità e alla misura del contributo al mantenimento: Cass., sez. 1, 2 febbraio 1989, n. 649); per altro verso, rimane ferma la possibilità per i coniugi di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità del contributo (art. 155, ultimo comma c.c.). [ Affidamento figli ]

Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, l’ efficacia della predetta sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, intervenuta nel corso del giudizio di divorzio, pendente in grado di appello, non determina, quindi, la cessazione della materia del contendere per quanto concerne i provvedimenti che detto giudice è chiamato ad adottare nell’ interesse dei figli minori, essendo tale potere rimesso al medesimo giudice, certamente in grado di valutare nel modo più penetrante l’ interesse morale e materiale della prole. Da ciò il perdurare del potere di detto giudice, anche dopo la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, di adottare o di rivedere le disposizioni concernenti il mantenimento, l’ istruzione e l’ educazione dei figli e, specificatamente, anche il loro affidamento all’ uno o all’ altro dei genitori, ai sensi degli art. 129, secondo comma e 155 C.C. (Cass., sez. 1 2 febbraio 1989, n. 649; Cass., sez. 3, 6 agosto 2004 n. 15165). [ Affidamento figli ]

L’ accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza, assorbite le residue censure.

La causa dev’ essere dunque rinviata alla Corte d’ appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesa della fase di legittimità.

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