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Maltrattamenti in famiglia: infedeltà ostentata è reato maltrattamenti

Maltrattamenti in famiglia con infedeltà ostentata

Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia: sentenze della Corte di Cassazione

Maltrattamenti in famiglia: infedeltà ostentata, prepotenze ed umiliazioni continuative configurano il reato di maltrattamenti in famiglia.

Suprema Corte di cassazione [ Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia ]

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 14 luglio – 28 settembre 2009, n. 38125 [ Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia ]

Con sentenza in data 15 ottobre 2004, il Tribunale di Como assolveva, per insussistenza del fatto, A. P. dal reato di cui all’ art. 572 c.p. in danno della convivente M. V. , condannandolo invece alla pena di 1.500 euro di multa per i reati di lesioni personali volontarie e ingiurie.

A seguito di impugnazione del pubblico ministero, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’ imputato colpevole anche del reato di maltrattamenti in famiglia e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, con l’aggravante di cui all’ art. 61 n. 2 c.p., rideterminava la pena in anni due e mesi sei di reclusione.

Osservava la Corte di appello che la responsabilità penale dell’ imputato anche per il reato di maltrattamenti in famiglia a danno della convivente era dimostrata in primo luogo dalla deposizione di quest’ ultima, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non poteva essere considerata “confusa”, avendo la stessa dichiarato che, nel corso della sofferta convivenza con il P., essa era stata oggetto di ricorrenti vessazioni, estrinsecatesi in frequenti insulti, percosse e umiliazioni, fino ad essere stata estromessa dall’ abitazione familiare per oltre un anno, avendo approfittato il convivente di un suo ricovero ospedaliero per impedirle di fare ritorno in casa, della quale essa era comproprietaria.

Tale deposizione trovava del resto riscontro in quelle dei figli della donna, C., A. e A., nonché nei certificati medici attestanti le lesioni personali causatele dal convivente.

Un simile quadro probatorio, ad avviso della Corte di appello, rendeva certi del fatto che l’ imputato aveva volontariamente instaurato in danno della compagna un sistema di vita che procurava ad essa abituali sofferenze morali e materiali. [ Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia ]

Ricorre per cassazione l’ imputato, a mezzo del difensore, che denuncia con un unico motivo il vizio di motivazione relativamente all’ affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all’ art. 572 c.p., osservando che la Corte di appello non aveva dato conto del percorso logico che l’ aveva condotta a ribaltare la valutazione del primo giudice, che aveva ritenuto la deposizione della persona offesa confusa e priva di elementi spazio-temporali, nonché sfornita di riscontri, fatta eccezione di due soli episodi per i quali era stata accertata la causazione di lesioni personali a carico della V.

Né tali carenze erano state superate attraverso la valutazione delle deposizioni dei figli della persona offesa, anch’ esse, come puntualizzato dal Tribunale, prive di riferimenti temporali e caratterizzate da imprecisioni e lacunosità.

Il quadro complessivo, dunque, dava ragione al convincimento del primo giudice secondo cui non vi era alcuna prova della correlazione delle condotte denunciate nell’ ambito di una volontà unitaria ed abituale dell’ imputato di sottoporre in modo continuativo la convivente a vessazioni e umiliazioni o a sofferenze fisiche abituali.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato. [ Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia ]

Non sembra affatto che la Corte di appello, nell’ accogliere l’ impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione dal reato di cui all’ art. 572, non abbia dato puntuale conto delle ragioni per le quali, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le risultanze processuali offrissero la dimostrazione della responsabilità penale dell’imputato.

I primi giudici avevano ritenuto confuse e prive di riferimenti temporali le dichiarazioni della moglie dell’ imputato, addebitanti sostanzialmente al marito atteggiamenti offensivi e inurbani, oltre quanto relativo a due episodi di percosse causative di lesioni personali, che di per sé non davano la prova di una condotta abitualmente diretta a procurare sofferenze fisiche o morali alla persona offesa. [ Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia ]

Per contro, la Corte di appello ha osservato che la continua serie di insulti, prepotenze, meschine cattiverie, infedeltà ostentate, collegata agli accertati atti di violenza, favoriti anche dall’ abuso di alcool da parte del P., nonché alla assurda inibizione alla V. a fare rientro in casa dopo il tempo che essa aveva trascorso in ospedale, rendevano certi dell’ esistenza di una condotta dell’ imputato reiteratamente e abitualmente prevaricatrice, tendente a umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali, così da renderle penosa l’ esistenza. [ Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia ]

Tale convincimento è stato ragionevolmente basato in primo luogo sulla testimonianza della V., che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva considerarsi inattendibile per la semplice mancanza di precisi riferimenti temporali per ogni episodio narrato, tanto più che la teste aveva riferito di una continua condotta sopraffattrice del marito, di per sé difficilmente scomponibile nella sua precisa collocazione cronologica.

Dal punto di vista della credibilità soggettiva, poi, è stato rimarcato che la teste non aveva manifestato alcuna animosità nei confronti del marito, tanto che non aveva avanzato alcuna pretesa risarcitoria.

D’ altro canto il racconto della V. aveva ricevuto plurime conferme; sia documentali, attraverso l’ acquisizione dei certificati medici e degli atti della causa che essa aveva dovuto avviare per ottenere di potere fare rientro nella casa, della quale era comproprietaria; sia testimoniali, atteso che i figli della donna, C. e A., avevano confermato la condotta abitualmente violenta tenuta dall’ imputato nei confronti della madre, sottoposta a continue ingiurie e percosse e perfino inibita a fare rientro in casa dopo il suo ricovero ospedaliero.

Non vi è dubbio che tale quadro probatorio, rappresentato con motivazione adeguata e priva di carenze o vizi logici, rappresenti quella situazione di abitualità di sofferenze fisiche e morali, che, determinando nel soggetto passivo una condizione di vita costantemente dolorosa e avvilente, integra appieno il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p., di cui sono stati accuratamente evidenziati dalla Corte di merito tutti gli elementi costitutivi sul piano sia oggettivo che soggettivo. [ Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia ]

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.   [ Infedeltà ostentata = maltrattamenti in famiglia ]

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