Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
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Lesioni a coniuge infedele che vuole incontrare l’ amante.

Lesioni

Lesioni a coniuge infedele

Lesioni: Sentenze della Corte di Cassazione

Lesioni a coniuge infedele che vuole uscire con l’ amante: condanna per violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

 

Sezione Quinta penale

Sentenza n.22771/2004 [ Lesioni

Con la sentenza impugnata la Corte d‘appello di Roma ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di A. A. in ordine ai delitti continuati di lesioni personali, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai danni della moglie S. C.

Ricorre per cassazione A. A. e propone tre motivi d’ impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine al dolo dei delitti contestati [ Lesioni ], essendo la sentenza fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, mentre egli intendeva in realtà soltanto impedire che la moglie uscisse con l’ amante o si trattenesse con lui nella casa coniugale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che erroneamente i giudici del merito non abbiano ritenuto la sua condotta [ Lesioni ] giustificata dall’ esercizio di un diritto o dalla legittima difesa o dallo stato di necessità, posto che egli agì per tutelare l’ integrità psichica e affettiva della figlia minore.

Con il terzo motivo infine il ricorrente lamenta che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato la personalità della persona offesa, sulle cui sole dichiarazioni hanno fondato il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti benché la responsabilità della donna apparisse chiara dalla sentenza civile che addebitava la separazione. [ Lesioni ]

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’ art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalla documentazione sanitaria e dalle stesse ammissioni dell’imputato. [ Lesioni ]

Infatti, come hanno ben argomentato i giudici del merito, non è lecito l’ esercizio della violenza sia pure allo scopo di contrastare una condotta moralmente riprovevole, come quella che l’ imputato addebita alla moglie.

E, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l’art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. I, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. I, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali; e l’ art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. [ Lesioni ]

D’altro canto è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima (Cass., sez. III, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez. IV, 26 giugno 1990, Falduto, m. 185349). [ Lesioni ]

Sicchè, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. I, 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916; Cass., sez. VI, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250; Cass., sez. II, 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323; Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251; Cass., sez. III, 20 settembre 1995, Anzignoli, m. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. VI, 13 gennaio 1994, Patan, m. 197386, Cass., sez. IV 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. VI, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. VI 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. II, 13 maggio 1997, Di Candia, m. 208229; Cass., sez. I, 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. III, 26 novembre 1997, Caggiula, m. 209404).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso [ Lesioni ] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

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