Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private

Privacy: Codice Privacy nelle investigazioni private e per clienti di agenzie.

Privacy

Privacy

Privacy nelle investigazioni

Privacy altrui e privacy nelle investigazioni: il cliente dell’agenzia investigativa deve mantenere riservate le informazioni ottenute, se non per far valere un proprio diritto in sede legale.

La sentenza riportata più sotto riguarda la privacy di una bella donna ed è emblematica dei danni che può causare un cliente poco riservato.

E’ la vicenda di un corteggiatore, respinto da una bella impiegata di banca, il quale si rivolge ad una nota agenzia investigativa per indagare sulle relazioni sentimentali dell’amata, dopo aver ricevuto un SMS di questo tenore: “E’ inutile che perdi tempo dietro a lei, perché esce con un suo collega sposato. Stai attento.”

L’agenzia investigativa accerta l’effettiva relazione amorosa dell’impiegata con un collega sposato, ma il cliente non si rassegna e non mantiene la dovuta riservatezza sulle informazioni ricevute, arrivando a diffamare la donna nell’ambiente di lavoro con una lettera al direttore della banca, per informarlo di ciò che ha scoperto. 

Al termine dell’iter giudiziario la Corte di Cassazione, con un’interpretazione iper-restrittiva del Codice Privacy, ha condannato per diffamazione e violazione della privacy sia il cliente poco riservato sia l’investigatrice, che ha svolto l’indagine in modo poco ortodosso. 

La sentenza, riportata più sotto, mi ha ispirato una storiella ironica, che ricalca esattamente i termini della vicenda e le interpretazioni dalla Corte di Cassazione.

Codice Privacy

Vi invito a leggere questa storiella divertente, per sorridere un po’ sul

Codice Privacy

e per capire come debbano rimanere riservate le informazioni che siamo autorizzati a fornire.

Le frasi sottolineate sono riprese esattamente dalla sentenza della Corte di Cassazione.

Immaginate dunque che un alto magistrato della Corte di Cassazione si  presenti nella mia agenzia investigativa e mi chieda di indagare sulla propria figlia, appena maggiorenne, per accertare la veridicità di quanto sta scritto in un SMS: “Tua figlia esce con un uomo sposato. Stai attento!” 

Se io seguissi un’interpretazione iper-restrittiva del Codice Privacy, dovrei rispondere al cliente che potrei certamente svolgere “un accertamento tecnico per risalire all’apparecchio che aveva inviato il messaggio” (così afferma la Suprema Corte nella sentenza più sotto riportata).

Ma per indagare sul comportamento della vispa donzella, dovrei consegnarle un’informativa sulla privacy e…

farle firmare una dichiarazione di consenso alle indagini da svolgere su lei stessa!

Il magistrato-cliente, avendo anch’egli un’interpretazione iper-restrittiva del Codice Privacy, mi farebbe tanti complimenti per la mia iper-restrittiva correttezza riguardo alla privacy altrui e mi manderebbe subito dalla figliola a raccoglierne il consenso (che in realtà la legge sulla privacy prevede per tutt’altri casi).

Naturalmente la dolce fanciulla, caratterialmente aperta verso il prossimo e sempre ligia ai desideri del suo paparino, ricevendomi nel salotto di casa rimarrebbe estasiata dall’elettrizzante novità e dal mio indiscutibile fascino.

Mi  offrirebbe quindi due cioccolatini e, sorridendomi maliziosamente, firmerebbe subito il consenso ad indagare su di lei e sulle sue frequentazioni.

Prima di salutarla le spiegherei poi che, per il buon esito delle mie indagini ed in onore della legge sulla privacy, sarebbe indispensabile che lei dimenticasse subito di avermi conosciuto e continuasse quindi a comportarsi come faceva nei giorni precedenti, per offrirmi un quadro incondizionato della sua condotta di vita. 

Trattandosi di una ragazza tanto disponibile e così ben disposta verso il prossimo, ella certamente manterrebbe la promessa e continuerebbe ad incontrare l’amante, facendo finta di non vedermi semi-nascosto dietro una colonna (anch’io debbo pur proteggere la mia privacy!).

Scattate quattro fotografie, potrei subito correre dal magistrato-cliente per riferirgli come sua figlia sia stata veramente gentile e comprensiva riguardo alla nostra interpretazione iper-restrittiva della legge sulla privacy (talis pater…) ed anche riguardo alle mie esigenze investigative.

Tanto che ho potuto fotografarla mentre sbaciucchiava l’amante: un bidello del collegio delle Orsoline, sposato. 

Il magistrato-cliente, preoccupato per l’onorabilità della propria famiglia, pagherebbe la mia modesta parcella e scriverebbe subito una lettera, decisa ma dai toni contenuti, per evidenziare l’incresciosa situazione alla direttrice del collegio delle Orsoline, ove la bella figliola frequenta l’ultimo anno di liceo.

Ebbene, a quel punto il mio cliente-magistrato dovrebbe essere processato e condannato per diffamazione.

Nella lettera lui aveva scritto la pura verità, ma la sentenza dei suoi colleghi di Cassazione (come quella riportata qui sotto) lo inchioda alle sue responsabilità affermando:

“Quanto all’elemento materiale del delitto di diffamazione, non v’è dubbio che la diffusione – all’interno di un ristretto ambito lavorativo – della notizia dell’esistenza di una attività sentimentale e sessuale clandestina tra due persone, può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato”.

Questa storiella ricalca esattamente gli aspetti giuridici affrontati dalla sentenza qui sotto riportata e serve per ribadire ai clienti delle agenzie investigative che, mentre noi investigatori privati siamo obbligati per legge al segreto professionale, i clienti, da parte loro, hanno l’obbligo di rispettare la riservatezza riguardo alle informazioni ottenute.

A tal proposito va sottolineato ciò che giustamente scrive in questa stessa sentenza la Suprema Corte sul ficcanasare nella vita altrui e sull’uso delle informazioni ottenute:

“La legge vuole escludere dalla sfera del penalmente rilevante quelle condotte, pure intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze”. 

In altre parole “Indagate finché vi pare, ma non usate le informazioni per danneggiare!”

Quindi, cari clienti delle nostre agenzie investigative, siate rispettosi della privacy altrui, evitando  di propalare le informazioni, spesso delicate, che Vi forniamo legalmente e riservatamente su persone, quando ciò potrebbe provocare imbarazzo negli ambienti che tali persone frequentano.

La sentenza qui sotto riportata è sicuramente significativa ed evidenzia pure gli errori operativi di un’agenzia investigativa di Torino. 

Sui miei commenti… giudicate Voi lo spirito.

Dario Caldelli, investigatore privato

Suprema Corte di cassazione

Sez. Quinta Penale

Sentenza del 02.12.2011, n. 44940

(in corsivo le parole aggiunte per rendere più chiara la lettura, in rosso i miei commenti)

A carico di R. (cliente dell’agenzia investigativa) e della C. (titolare dell’agenzia investigativa) furono formulati i seguenti capi di imputazione:

a) artt. 81 cpv., 110, 660 c.p., per avere, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso: C. quale titolare di agenzia investigativa, su incarico del cliente R, per aver disposto controlli sulla vita privata di Ro. (impiegata bancaria), in tal modo arrecandole molestia e disturbo;

(Qui si confonde la vita privata con la vita in pubblico: sbaciucchiando l’amante per strada si rende pubblica una parte della propria vita sentimentale ed in tal caso non si può certo invocare la privacy).

b) artt. 110 c.p., 35 II e ult. comma, in relazione art. 22 legge 675/96 (Codice Privacy), per avere l’agenzia investigativa, tramite personale dipendente, su incarico del cliente R., acquisito e raccolto dati sensibili…

 Il solo cliente R. anche: c) del reato di cui all’art. 595 c.p. I e II comma, per avere, agendo sulla base delle informazioni fornite dalla titolare dell’agenzia investigativa C., comunicando con più persone, offeso la reputazione della impiegata bancaria Ro., in particolare trasmettendo alla banca U., della quale la predetta era dipendente, comunicazioni dal contenuto diffamatorio, con l’aggravante di avere attribuito un fatto determinato, vale a dire la sussistenza di una relazione della impiegata Ro. con un collega. 

(Una lettera dall’evidente scopo vendicativo, contenente notizie che dovrebbero rimanere riservate e protette da privacy, è oltremodo riprovevole anche in questo caso, poiché l’impiegata aveva solo rifiutato il corteggiamento del cliente).

In relazione alla contravvenzione sub a), il Tribunale di Torino pronunziava sentenza di non luogo a procedere per intervenuta oblazione:

con riferimento ai residui reati (violazione della privacy nelle investigazioni), la titolare dell’agenzia investigativa C. veniva condannata alla pena di anni 1 di reclusione, ed il cliente R., ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione;

a entrambi gli imputati veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale; entrambi erano poi condannati al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio;

il cliente R. veniva condannato inoltre a corrispondere una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, nella misura di Euro 10.000, di cui Euro 5.000 in via solidale con la titolare dell’agenzia investigativa C.;

entrambi, infine, erano condannati alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Ricorrono per cassazione i difensori di entrambi gli imputati, deducendo censure in gran parte comuni. (Omissis)

Considerato in diritto. (Omissis)

Nel caso in esame, il riferimento agli articoli di legge è parzialmente errato, ma la condotta addebitata agli imputati al capo b) è puntualmente descritta nelle sue scansioni logiche e temporali:

1) avere il cliente R. incaricato la titolare dell’agenzia investigativa C. di svolgere investigazioni sulla vita privata della Ro.

  2) avere la titolare dell’agenzia investigativa C., anche tramite suoi dipendenti, acquisito dati sensibili e non sensibili, relativi alla vita privata della impiegata bancaria Ro. 

(In realtà, se l’investigatore vede e riferisce riservatamente, per fini leciti, ciò che chiunque può vedere in luoghi pubblici, nessuno può lamentarsi).

 3) avere gli imputati acquisito e comunicato a terzi dati personali e dati relativi alla sfera sessuale della impiegata bancaria Ro. (e dunque, ancora, dati sensibili) e dati relativi alla sua vita sentimentale. 

Attenzione quindi, cari colleghi investigatori, a ciò che scrivete nei vostri rapporti investigativi.

Io stesso ho scritto tante volte nelle mie relazioni testimoniali, presentate in tribunale per cause di separazione, che “La sig.ra X ha evidentemente una relazione extraconiugale col sig Y, con cui spesso si apparta ad amoreggiare in un parcheggio”.

Ma non sono mai stato denunciato per questo.

Comunque, d’ora in avanti scriverò che “La sig.ra X, dopo il lavoro, si reca in auto con il sig. Y in un parcheggio appartato, si china sulle gambe di lui e muove la testa su e giù per fare ginnastica.

Eviterò così di trarre conclusioni sulla vita sentimentale altrui.

(Omissis)

La ipotesi di accusa voleva che il cliente dell’agenzia investigativa e la titolare avessero posto in essere il delitto del capo b), anche mediante la condotta del capo a).

E i giudici del merito hanno condiviso tale impostazione. Non si tratta insomma, come pretendono i ricorrenti, di confondere il nocumento con il risultato dannoso delle molestie, atteso che avere abusivamente esercitato controlli sulla impiegata bancaria Ro., averle carpito informazioni sulla sua vita privata (con riferimento, come si vedrà, anche a sfere particolarmente riservate),  aver diffuso presso terzi tali notizie costituisce, inevitabilmente, nocumento 

È di tutta evidenza, invero, che il concetto di nocumento è ben più ampio di quello di danno, volendo esso abbracciare qualsiasi effetto pregiudizievole che possa conseguire all’arbitraria condotta invasiva altrui.

Nel richiedere appunto quale condizione obiettiva di punibilità “il nocumento”, la legge vuole escludere dalla sfera del penalmente rilevante quelle condotte, pure intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze.

(Omissis)

Ancora manifestamente infondata è la quarta censura.

Sostenere che l’espressione (riferita a una donna) “avere una relazione con un uomo sposato” non implichi un coinvolgimento di natura sessuale è, considerato l’uso corrente dell’espressione, addirittura paradossale, ai limiti della provocazione.

I giudici del merito desumono la natura intima della relazione tra la persona offesa e un suo collega di lavoro, non solo dalla accezione che – correntemente e pacificamente – tutti ne fanno, ma anche dal fatto che la moglie “dell’uomo sposato”, venuta a conoscenza della “relazione” tra il coniuge e l’impiegata, minacciò azioni ritorsive non escludendo la possibilità di informare della situazione i superiori gerarchici della Ro., e ancora dal fatto che l’amante della persona offesa (così esplicitamente qualificato da una collaboratrice dell’agenzia investigativa) si mostrò quantomeno contrariato dalla diffusione della notizia.

Difficilmente, argomenta la Corte d’Appello, simili reazioni avrebbero potuto esser scatenate dalla scoperta di un legame platonico. 

(Quindi l’investigatrice avrebbe potuto dire che i due avevano un’intensa relazione platonica, mentre non avrebbe potuto dire la verità e cioè che i due erano amanti. Si tratta di fare la punta agli spilli, ma in modo che non pungano).

E che poi oggetto di tutela non siano solo i gusti sessuali di un individuo (astrattamente e genericamente considerati) ma anche le concrete scelte che, in questo campo, il soggetto va ad operare, è chiaramente evincibile dalla stessa lettera del medesimo art. 4, laddove (lettera D del comma I) definisce i dati sensibili con riferimento ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (non semplicemente le tendenze o le aspirazioni in tale campo).

Un’interpretazione restrittiva di questo articolo del Codice Privacy porta alla comicità. 

Se, ad esempio, io dicessi agli amici del Circolo del golf: “Il nostro caro socio Cornelio mi ha detto che sta soffrendo perché la sua fidanzata Nara Pompi, segretaria di questo nobile circolo, non lo ama più ed ha una relazione con un altro uomo” sarei perseguibile, come anche Cornelio, per aver comunicato notizie sulla vita sentimentale di Nara Pompi!

Il Codice Privacy vuole invece imporre giuste limitazioni a chi, per motivi professionali o altro, raccoglie una massa di dati “sensibili”, come ad esempio fanno gli istituti di statistica che registrano le opinioni politiche o le intenzioni di voto, oppure i ricercatori nel campo della medicina che registrano le condizioni di salute di un campione della popolazione.

Altrimenti, poiché il Codice Privacy considera “dati sensibili” anche le opinioni religiose, sarebbe perseguibile il parroco che tiene aggiornato il registro dei battezzati e dei cresimati, con l’aggravante di trattare “dati sensibili” relativi a minorenni ignari, la cui privacy deve essere particolarmente protetta!

(Omissis)

Va poi chiarito che i dati carpiti alla Ro. ben possono ritenersi “dati personali” (quelli sensibili furono acquisti con altra metodologia), tale essendo, ad esempio, anche il numero di targa del suo veicolo, a nulla rilevando che esso sia visibile a tutti quando l’auto circola per la strada.

Ciò che rileva, ovviamente, non è il numero in sé ma il suo abbinamento a una persona.

Qui purtroppo  la Suprema Corte dimentica che chiunque, senza violare la privacy altrui, può liberamente risalire da un numero di targa all’intestatario dell’autoveicolo con una semplice visura, anche on line, presso il PRA.

Così come in tante altre occasioni si può facilmente risalire da un numero ad una persona: dal numero di partita IVA all’intestatario di un’attività, dal numero di una particella catastale al proprietario dell’immobile, dalla sigla di una barca o di un aereo all’intestatario, dal numero di un atto notarile di Conservatoria al firmatario dell’atto stesso ecc.

Del resto, in tal senso si è orientata la giurisprudenza di questa Corte, ad esempio con riferimento al numero della utenza cellulare di un soggetto (ASN 200846203-RV 241787).

Anche in questo caso, per altro, soccorre la stessa lettera della legge (art. 4 comma I lettera B) del Codice privacy che qualifica “dato personale” qualunque informazione relativa a una persona (fisica, giuridica ecc), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Anche qui, come già detto, la norma ha senso solo se riferita a chi, per motivi statistici o altro, raccoglie una massa di informazioni che, senza l’anonimato dei dati, potrebbe essere usata illecitamente, come già fece Hitler per discriminare gli ebrei. E’chiaro che la targa dell’auto non ha la stessa rilevanza e pericolosità sociale.

Basti pensare che gli stessi magistrati di Cassazione hanno centinaia di numeri telefonici memorizzati nella rubrica del loro cellulare, ove ogni numero è associato al nome di una persona, spesso con indicazione della professione e di altre informazioni: forse che ad ognuna di tali persone essi hanno consegnato un’informativa sulla privacy e si sono fatti firmare il consenso al trattamento dei loro dati?

La sesta censura è inammissibile perché in parte articolata in fatto, in parte manifestamente infondata.

La Corte d’Appello ha motivatamente illustrato la natura pretestuosa della “giustificazione” in base alla quale R. conferì l’incarico e la titolare dell’agenzia investigativa C. sviluppò la attività di indagine che si concretizzò esclusivamente in un controllo della vita privata della Ro.

(Omissis)

E a tale conclusione la Corte d’Appello perviene anche sulla base del successivo comportamento dell’uomo (molto criticabile), che utilizzò le informazioni ottenute per danneggiare la reputazione della Ro. nel suo ambiente di lavoro, senza che ciò potesse svolgere alcun ruolo funzionale alla scoperta (e neutralizzazione) dei “poteri forti e occulti” dai quali l’imputato si sentiva (o diceva di essere) perseguitato.

Dalla natura riconoscibilmente pretestuosa (con aspetti addirittura paradossali, come il riferimento, appunto, ai poteri occulti che si sarebbero accaniti contro un “quisque de populo” ecc.) della richiesta avanzata alla titolare dell’agenzia investigativa C., la Corte d’Appello trae la conclusione che non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 24 lettera f) del Codice privacy: casi nei quali il consenso dell’interessato non è necessario.  

Trattandosi, come premesso, sia di dati personali che di dati sensibili, ricorrono le ipotesi ex art. 167 del Codice privacy, mentre rimane del tutto assorbita la questione della eventuale violazione della autorizzazione del Garante n. 6/2002.

Quindi, secondo i magistrati dell’Alta Corte, sarebbe stato necessario il consenso dell’interessata; il che avrebbe portato ad una situazione grottesca, come nella mia storiella che avete già letto all’inizio.

Ne ricordate il finale? Eccolo:    

Quanto all’elemento materiale del delitto di diffamazione, non è dubbio che la diffusione – all’interno del ristretto ambito lavorativo – della notizia dell’esistenza di una relazione sentimentale e sessuale clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato.

È pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata non alla impiegata bancaria Ro. ma al suo amante (l’unico che fosse coniugato), ma è altrettanto vero che la riprovazione sociale (anche se spesso materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce solitamente, in casi del genere, entrambi i partner.

D’altronde, anche in assenza di valutazioni “morali” da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo.

In ogni caso, il fatto che la impiegata bancaria Ro. abbia voluto mantenere segreta la relazione con il collega, costituisce controprova del fatto che entrambi si sarebbero ritenuti danneggiati (anche sul piano della reputazione) dalla diffusione della notizia. 

E che la notizia sia stata, appunto, diffusa, non è dubitabile, atteso che il destinatario della lettera (il direttore della filiale) non poteva né doveva tenere per sé l’informazione che, essendo relativa a una impiegata per una sua presunta scorrettezza comportamentale, doveva necessariamente essere portata a conoscenza dei competenti organi aziendali.

(Così anche il direttore della filiale sarebbe stato perseguibile per diffamazione, dal momento che la lettera riguardava solo fatti della vita personale e sentimentale dell’impiegata, protetti da privacy e perciò da non propalare).

(Omissis)

Come cliente, il R. avrebbe potuto lamentarsi delle (vere o pretese) defaillance professionali della impiegata, se esse lo avessero danneggiato, ma non si vede quale rilievo possano avere avuto, per il R. e per la ristretta comunità dei colleghi dell’impiegata bancaria Ro., le sue vicende personali, sentimentali e sessuali.

Se questo è vero, viene contraddetta l’affermazione del paragrafo precedente ove la Corte scrive che “il direttore della filiale non avrebbe potuto tenere per sè le informazioni sull’impiegata ma doveva necessariamente comunicarle ai competenti organi aziendali”.

Se al contrario “non si vede quale rilievo possano avere avuto nell’ambiente di lavoro le vicende personali, sentimentali e sessuali dell’impiegata”, il direttore avrebbe dovuto cestinare la lettera e non parlarne con nessuno.

Il fatto che il R. fosse cliente della banca non lo autorizzava certo a ritenere che gli impiegati dell’istituto di credito fossero suoi dipendenti né, tanto meno, lo investiva di alcuna delega disciplinare.

La decima cesura è inammissibile, nella parte in cui rileva la omessa applicazione della continuazione tra la prima e la seconda ipotesi dell’art. 167 del Codice privacy, per mancanza di interesse;

nella parte in cui lamenta la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio è generica, in quanto non tiene in alcun conto le diffuse argomentazioni sviluppate in merito dalla Corte d’Appello nella parte finale della sentenza impugnata.

Invero, non infondatamente, i giudici di secondo grado ritengono l’estrema gravità dei fatti accertati.

Fatti che, si osserva, se fossero stati commessi dopo la entrata in vigore della legge 11/2009, avrebbero integrato il ben più grave reato di cui all’art. 612 bis c.p. (c.d. stalking). 

La prescrizione non è maturata, atteso che le sospensioni intervenute nel corso dell’iter processuale, la hanno “spostata” al 5.10.2011.

Conclusivamente, i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno singolarmente condannati al pagamento delle spese processuali.

Gli stessi vanno anche condannati solidalmente al ristoro delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo. Deve farsi luogo al c.d. “oscuramento” dei dati in quanto previsto dalla legge.

P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.835, oltre accessori come per legge.

 ♦

Morale della storia:

  • Il cliente dell’agenzia investigativa è condannato in via definitiva a 14 mesi di reclusione (con la condizionale), per violazione della privacy e diffamazione.
  • Probabilmente non spera più di sposare la bella impiegata in minigonna per avere da lei dodici figli.
  • Ha certo cambiato banca ma può comunque continuare regolarmente la propria vita privata e lavorativa (stando ben attento a non inviare lettere inopportune).
  • La titolare della nota agenzia investigativa torinese è condannata a 12 mesi di reclusione (con la condizionale) per aver indagato in modo poco ortodosso sulla vita privata della bella impiegata.
  • Le è stata ritirata la licenza di investigatrice ed ha perciò dovuto chiudere la propria agenzia, licenziando dipendenti e collaboratori.
  • Un’interpretazione così restrittiva della legge sulla privacy confligge con altre importanti sentenze della stessa Corte.
  • Ad esempio sentenza 28251/2009, che ammette l’intercettazione di conversazioni altrui in luogo pubblico, ovvero con apparecchiature installate all’interno di auto altrui.
  • Dunque in altre sentenze la Corte ammette non solo che si possa controllare cosa fa una persona in pubblico ma che si possa anche ascoltare con attrezzature spionistiche quanto la persona dice per strada o in auto (l’automobile sulla pubblica via non viene considerata luogo di privata dimora, protetto da privacy).
  • Nello specifico caso trattato da tale sentenza, si trattava proprio di una situazione analoga a quella sentenziata qui sopra: un innamorato respinto voleva scoprire se l’amata aveva relazioni sentimentali con altri ed aveva perciò installato una microspia nell’auto di lei, ascoltando così le sue conversazioni con l’amante. 
  • Secondo la Corte di Cassazione tale comportamento, pur molto intrusivo, è lecito e non viola la privacy.
  • Per quanto riguarda pedinamenti ed appostamenti, le sentenze 6236/2001 e 5629/2000 li ammettono chiaramente, addirittura per il controllo di lavoratori dipendenti, sia quando essi si trovino al lavoro all’esterno sia quando assenti per malattia.
  • La sentenza 40577/2008 ammette poi la facoltà di controllare, fotografare o video-riprendere persone non solo in luoghi pubblici ma anche in luoghi privati visibili dall’esterno.

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