Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private

Assenza per malattia: falso malato scoperto da investigatore privato.

Assenza per malattia

Assenza per malattia finta

Assenza per malattia: sentenze della Corte di Cassazione

Assenza per malattia falsa: dipendente in malattia apre club privé, porta sacchi e fa viaggi. La ditta lo smaschera con investigatore privato (Cass. 6236/2001).

Sezione Lavoro

Sentenza 14 febbraio-3 maggio 2001, n. 6236 [ Assenza per malattia falsa ]

In data 16 gennaio 1996 V.R. ricorreva al pretore di Frosinone impugnando il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro O.M. S.p.A. a seguito della contestazione della mancanza disciplinare relativa allo svolgimento di attività lavorativa di gestione a conduzione di un club privato durante il periodo di assenza per malattia conseguente ad infortunio. Costituitosi il contraddittorio, il pretore rigettava la domanda con sentenza che, appellata dal lavoratore davanti al tribunale di Frosinone, era da questo confermata. [ Assenza per malattia falsa ]

Il tribunale escludeva che integrasse la violazione dell’ art. 5 dello Statuto dei lavoratori il fatto che il datore di lavoro avesse utilizzato accertamenti da lui richiesti ad un’ agenzia investigativa ed aventi ad oggetto non solo l’ eventuale svolgimento da parte del lavoratore di un’ altra attività lavorativa nel periodo di malattia, ma anche la sussistenza o meno di un’ effettiva menomazione nei movimenti. Al riguardo il giudice d’appello richiamava il principio secondo cui non sono in contrasto con la disposizione citata accertamenti relativi allo svolgimento di un’ altra attività lavorativa durante l’ assenza per malattia e osservava specificamente che anche le rilevazioni circa le modalità dei movimenti del lavoratore – che secondo la certificazione medica era affetto da lombosciatalgia acuta – non integravano un accertamento sanitario, riguardando un mero comportamento fattuale, facilmente percepibile da chiunque.

Escludeva anche la fondatezza delle doglianze circa l’ erronea valutazione delle risultanze probatorie, in cui il pretore sarebbe incorso a proposito delle attività effettivamente svolte dal lavoratore e della loro idoneità a pregiudicare la guarigione. Il giudice del gravame osserva che, in realtà, ripercorrendo la ricostruzione pretorile e gli elementi istruttori su cui essa si fondava, risultava evidente che il V.R., assente dal lavoro, aveva sempre condotto un’ esistenza perfettamente normale, senza manifestare alcuna delle limitazioni funzionali tipiche della malattia posta a giustificazione dell’ assenza, avendo viaggiato in macchina, camminato, aperto e richiuso cancelli, chinandosi per le relative manovre, trasportato sacchi e sporte, partecipato sino a tardi alla inaugurazione del club. [ Assenza per malattia falsa ] Conseguentemente era “fin troppo condivisibile” il dubbio espresso dal pretore circa l’ effettiva corrispondenza dello stato di salute del V.R. alle ripetute certificazioni dei sanitari, essendo chiaro che il medesimo aveva conseguito tali certificazioni, in assenza di esami strumentali, accentuando la sintomatologia o sottacendone l’ anticipata remissione. [ Assenza per malattia falsa ]

Era certa, inoltre, l’ utilizzazione da parte del V.R. del periodo di malattia per partecipare alla cogestione dell’ attività professionale relativa al club, formalmente intestata alla moglie – attività che peraltro era risultata avere un oggetto comprensivo di aspetti contrari al buon costume – così come era risultato un ampio e attivo coinvolgimento del ricorrente in vari aspetti anche esecutivi della gestione, sin da periodo antecedente al supposto insorgere della malattia. [ Assenza per malattia falsa ]

Era incontestabile, poi, l’ idoneità delle condotte accertate a pregiudicare una rapida guarigione della malattia in questione, per la quale è richiesto riposo assoluto nel periodo acuto ed è controindicata ogni attività che implichi impegno della muscolatura dorsale, così come la guida di un’autovettura, praticata invece dal ricorrente anche per tragitti di 35-50 chilometri.

Contro tale sentenza il V.R. ha proposto ricorso per cassazione.

La società O.M. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’ art. 5, legge n. 300/1970, osservando che il ricorso all’ attività investigativa per appurare se un soggetto sofferente di lombosciatalgia sia o meno menomato nei movimenti coinvolge un’ attività valutativa direttamente finalizzata a verificare l’ esistenza della patologia e pertanto implica un accertamento di natura sanitaria, che l’ art. 5 citato, invece, riserva in via esclusiva ai servizi ispettivi degli organi previdenziali. Ne consegue, nella specie, l’ invalidità e l’ inutilizzabilità ai fini processuali di tutte le valutazioni e dichiarazioni che sono state direttamente finalizzate ad escludere la sussistenza della patologia denunciata dal V.R. [ Assenza per malattia falsa ]

Il motivo non è fondato.

Questa Corte in numerose occasioni ha chiarito che le disposizioni del citato art. 5, sul divieto di accertamenti del datore di lavoro circa la infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’ insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’ assenza, quale in particolare lo svolgimento da parte del lavoratore di un’ altra attività lavorativa; analogamente è stata ritenuta la deducibilità dello svolgimento dell’ attività lavorativa durante l’ assenza per malattia quale illecito disciplinare sotto il profilo dell’ eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività (Cassazione n. 3704/1987, n. 5407/1990, n. 5006/1992, n. 8165/1993, n. 1974/1994, n. 6399/95, n. 11355/1995). È naturalmente insito in tale giurisprudenza il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell’ attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. [ Assenza per malattia falsa ]

In particolare, in un’ occasione è stata precisata anche la legittimità dell’ accertamento da parte degli addetti alla vigilanza aziendale dello svolgimento di altra attività lavorativa (Cassazione n. 1974/1994, cit.) e in un’altra occasione questa Corte si è pronunciata in relazione a un caso in cui, di fatto, la ricerca degli elementi utili a verificare l’ attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore era stata compiuta da un’ agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro (Cassazione n. 3704/1987, cit.). Il motivo di ricorso, peraltro, non comporta l’ esame della specifica problematica dei soggetti che possono essere impiegati dal datore di lavoro nel controllo dei lavoratori, problematica diversa da quella della ammissibilità di controlli non sanitari e ricollegabile, invece, alle disposizioni degli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori. [ Assenza per malattia falsa ]

Il ricorrente, invece, sottolinea la circostanza che all’agenzia investigativa sia stato richiesto anche di verificare se sussistessero o meno menomazioni nei movimenti. Tale particolarità, però, non può ritenersi idonea ad attribuire alla indagine un carattere sanitario in senso tecnico. Infatti era in questione pur sempre la sola osservazione del comportamento esteriore e nella vita di tutti i giorni del soggetto osservato, e una verifica di tal genere non si differenzia dal punto di vista concettuale e qualitativo da ogni altro accertamento relativo allo svolgimento da parte del lavoratore in malattia di attività potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia[ Assenza per malattia falsa ]

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa e insufficiente motivazione, nonché la violazione dell’ articolo 5 della legge citata e della normativa in tema di immutabilità del motivo di licenziamento. Sostiene il ricorrente che le risultanze probatorie non consentono di ritenere provato né che il V.R. abbia svolto attività lavorativa in costanza di malattia né che quest’ ultima sia stata simulata. Inoltre è illogica e insufficiente la motivazione circa lo svolgimento di un’ attività del tutto normale, e senza impedimenti fisici, da parte del V.R., poiché le operazioni riferite sono riferibili a pochi e circoscritti avvenimenti avvenuti in un arco temporale di 16 giorni. Non è significativo, poi, quanto rilevato dagli investigatori, poiché i medici sentiti hanno riferito che varie di quelle attività erano compatibili con lo stato del paziente, che la soglia del dolore è soggettiva e variabile da caso a caso e l’ uso dei farmaci riduce le limitazioni. [ Assenza per malattia falsa ]

Deduce anche che, in ultima analisi, l’ accertamento sulla simulazione della malattia è basato non sullo svolgimento di attività lavorativa, ma su quanto riferito dagli investigatori circa lo svolgimento da parte del V.R. di una vita normale, senza manifestazioni della sintomatologia dolorosa tipiche della malattia in questione, e che ne deriva la violazione del principio di immutabilità del motivo del licenziamento, basato sullo svolgimento di attività lavorativa e sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede implicati da questo specifico comportamento. [ Assenza per malattia falsa ]

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo all’accertamento della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, visto che, come riferito dai medici sentiti nell’ istruttoria, il riposo assoluto è richiesto solo nei primi 6-7 giorni della malattia, mentre l’ infortunio si è verificato il mattino dell’11 settembre e le prime circostanze riferite dagli investigatori sono relative alla tarda sera del giorno 16. [ Assenza per malattia falsa ]

D’altra parte, anche ad ammettere la illegittimità di attività solo potenzialmente pregiudizievoli, possono ritenersi rilevanti soltanto comportamenti caratterizzati da una grave potenzialità lesiva. Quanto all’ elemento soggettivo, poi, avrebbe dovuto tenersi presente che il V.R. non ha alcuna competenza nella materia sanitaria.

Anche questi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

Premesso che la questione relativa alla dedotta violazione dell’ articolo 5 della legge 300/1970 è stata già esaminata in relazione al primo motivo, va rilevato che il tribunale di Frosinone, con adeguata motivazione e con riferimento alle risultanze istruttorie – in parte direttamente citate e in parte richiamate con il ripetuto riferimento al loro analitico esame da parte del giudice di primo grado, la cui ricostruzione del fatto è stata condivisa dal giudice di appello -, ha accertato innanzitutto lo svolgimento da parte del V.R. in un ampio arco di tempo (dal 15 settembre 1995 al 4 ottobre 1995) di numerose attività al di fuori della sua abitazione, tra cui viaggi in automobile della lunghezza di varie decine di chilometri, movimentazione di “sacchi” e di “sporte”, partecipazione alla inaugurazione notturna del club (del 16 settembre), in cui ha intrattenuto gli ospiti, mostrato i locali, distribuito i biglietti da visita, illustrato le condizioni di ammissione, ecc. Ha anche evidenziato, sulla base di vari altri riscontri, l’ attiva partecipazione del ricorrente alla organizzazione e direzione del circolo, nel quale oltretutto egli era risultato presente in tutti i giorni di apertura. [ Assenza per malattia falsa ]

I rilievi mossi riguardo a tale accertamento dal R. sono sostanzialmente apodittici e integrano comunque una richiesta – inammissibile nel giudizio di cassazione – di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Data l’ entità e l’ importanza del ruolo svolto dal R. rispetto all’ attività concernente il club, appare sostanzialmente ingiustificata anche la doglianza relativa alla non inerenza delle condotte osservate dai testimoni allo svolgimento dell’ attività lavorativa di gestione del club privato, valorizzata nella contestazione disciplinare sotto il profilo della simulazione della malattia o della violazione dei principi di correttezza e buona fede. [ Assenza per malattia falsa ]

In relazione poi alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e, in particolare, alla entità e natura delle attività svolte dal V.R. durante l’ assenza dal lavoro, si evidenziano come ingiustificate le censure mosse alla conclusione a cui è pervenuto lo stesso giudice circa la idoneità delle condotte stesse a pregiudicare la guarigione dall’ infermità (lombosciatalgia) da cui era affetto, così come privo di pregio è il rilievo relativo alla mancata considerazione, ai fini dell’ elemento soggettivo, della non competenza del ricorrente in materia sanitaria. [ Assenza per malattia falsa ]

Similmente, stante il contrasto, evidenziato dal giudice di merito, tra l’ attività svolta e le limitazioni tipiche della infermità che avrebbe giustificato una così lunga assenza dal lavoro, non illogica è anche la conclusione a cui è pervenuto il tribunale a proposito di una parziale simulazione da parte del V.R. dello stato di infermità, mediante accentuazione della sintomatologia (in difetto di esami strumentali) con il suo stesso medico di fiducia (da cui, come specificato nella sentenza di primo grado, è stato visitato il 18 settembre, alla scadenza del certificato di pronto soccorso dell’11 settembre, e il 25 settembre, con prolungamento della prognosi rispettivamente di sette e venti giorni), o sottacendo la guarigione anticipata rispetto alle prognosi. [ Assenza per malattia falsa ]

Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio si regolano secondo il criterio della soccombenza.

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