Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
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Bacio rubato con forza ad ex fidanzata è reato di violenza sessuale.

Bacio rubato

Bacio rubato è violenza sessuale

Bacio rubato: Sentenze della Corte di Cassazione

Bacio rubato è violenza sessuale: afferra per un braccio l’ ex fidanzata e le dà un bacio sulla bocca. Reato di violenza sessuale.

CODICE PENALE

Art. 609-bis (Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

SEZ. III PENALE

Sentenza 26 marzo 2007, n.12425 [ Bacio rubato ]

Con sentenza in data 10 marzo 2006 la Corte d’appello di Venezia confermava quella resa in data 23 febbraio 2005 dal tribunale di Belluno, con la quale … F. era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’ articolo 609 bis Cp – ritenuta l’ ipotesi lieve di cui all’ultimo comma – “perché, con violenza consistita nell’ afferrarla per un braccio e nel vincere in tal modo la resistenza, costringeva F. A. a subire atti sessuali consistiti in un bacio sulla bocca” ed era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre che al risarcimento dei danni in favore della F. – costituitasi parte civile – liquidati in euro 5.000. [ Bacio rubato ]

Emergeva dalla ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito, che avevano fondato il proprio convincimento di colpevolezza del prevenuto essenzialmente sul racconto della parte offesa, che la domenica del 18 maggio 2003, la F., contattata telefonicamente dall’ imputato, suo ex ragazzo, decideva di incontrarlo sotto casa. In quell’ occasione, il ragazzo manifestava con insistenza alla giovane il desiderio di tornare insieme a lei. Al rifiuto della F., l’ imputato iniziava ad agitarsi, scaraventando a terra una bicicletta ivi parcheggiata e prendendola poi a calci. Incurante del fatto che la ragazza, intimorita dal comportamento del ragazzo, stesse piangendo e tremando, il giovane si avvicinava alla F. e, afferrandola per un braccio, la baciava sulla bocca. A seguito delle urla della ragazza, il prevenuto si allontanava. [ Bacio rubato ]

Ritenevano i Giudici del merito che il comportamento del ragazzo si inserisse in un quadro di pressante insistenza nel tentare di riconquistare la F. e che l’ esplosione di aggressività dell’ imputato nel corso del colloquio del 18 maggio 2003 male si conciliasse con la sola volontà di recuperare il rapporto affettivo con la ex fidanzata. A tale proposito, la Corte d’appello di Venezia richiamava giurisprudenza di questa Corte in tema di atti sessuali rilevanti ai sensi dell’ articolo 609 bis Cp, osservando come la condotta posta in essere dal prevenuto, in quanto violenta e diretta ad una zona comunque erogena, quale la bocca, avesse pienamente integrato la fattispecie in contestazione. [ Bacio rubato ]

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del …, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’ articolo 609 bis Cp e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, osservava il ricorrente, la sentenza impugnata aveva solo apparentemente motivato il proprio convincimento in merito alla natura libidinosa del bacio che l’ imputato aveva dato alla ragazza, senza per nulla considerare che la suddetta condotta, per poter essere correttamente inquadrata in una fattispecie penale (violenza sessuale) piuttosto che in un’ altra (molestia o ingiuria), andava valutata alla luce dell’ effettivo contesto oggettivo e soggettivo in cui era stata posta in essere. Nella fattispecie, si era trattato di un unico bacio, durato pochi secondi, dopo che la ragazza aveva manifestato la sua volontà di non riprendere la relazione sentimentale. Pertanto, la fattispecie andava inquadrata in altra ipotesi di reato, ma non poteva essere ritenuta espressione di una manifestazione erotica. Si chiedeva l’annullamento della sentenza. [ Bacio rubato ]

Il ricorso va rigettato perché infondato.

Va ribadito in questa sede che, nella nozione di atti sessuali di cui all’ articolo 609bis Cp, si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente (cfr, ex multis, Cassazione, Sezione terza, 11 gennaio 2006, Beraldo; cfr. Sezione terza, 1 dicembre 2000, Gerardi). E’ infatti pacifico che la condotta vietata dall’articolo 609 bis Cp ricomprende – se connotata da violenza – qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’ individuo attraverso il soddisfacimento dell’ istinto sessuale dell’ agente. Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale (cfr. Cassazione, Sezione terza, 1 dicembre 2001, Gerardi; cfr, Sezione terza, 66551/98, Di Francia). Pertanto, tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’ atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo. [ Bacio rubato ]

Non può, dunque, sussistere alcun dubbio circa la ravvisabilità – nel caso di specie – del reato contestato, avendo i Giudici del merito accertato che l’ attuale ricorrente afferrò la F. per un braccio e la baciò sulla bocca, dopo che la giovane gli aveva palesato la sua volontà di non riprendere il rapporto sentimentale. [ Bacio rubato ]

Conclusivamente, dovendo ritenersi che la sentenza abbia fatto buon uso del principio di diritto sopra enunciato e non sia incorsa in vizi motivazionali, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.

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