Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
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Convivenza con figli dalla nuova compagna: ridotto assegno a ex moglie

Convivenza con figli

Convivenza con figli dalla nuova compagna

Convivenza con figli: Sentenze della Corte di Cassazione

Convivenza con figli dalla nuova compagna: ridotto assegno a ex moglie per spese a favore dei nuovi figli ma non per mantenimento compagna.

Sezione Prima Civile

Sentenza n.6017 del 24 aprile 2001 [ Convivenza con figli ]

Con ricorso notificato in data 1.3.1991 G. F. conveniva avanti al Tribunale di Roma la moglie S. C. per sentir pronunziare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla convenuta.

Costituitasi in giudizio la C. chiedeva a sua volta che la separazione fosse addebitata al marito, a causa di una relazione extraconiugale da questi intrattenuta con altra signora; che le fosse assegnata la casa coniugale e che fosse posto a carico del F. l’ onere di corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento un assegno mensile di L. 10.000.000, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat.

In via subordinata, qualora la casa coniugale fosse assegnata al F., la C. chiedeva un ulteriore somma di £ 4.000.000 mensili, da destinarsi al pagamento del canone di locazione di altra abitazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 7.3.1997 pronunziava la separazione personale delle parti, senza addebito, assegnava la casa coniugale al F., a carico del quale poneva l’onere di corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento la somma di £ 4.500.000 mensili dal 1991 e di £ 4.000.000 mensili dal dicembre 1995, somme da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Avverso tale sentenza proponeva appello Suzanne C. lamentando erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione sia alla richiesta di addebito della separazione al marito che all’ ammontare dell’ assegno di mantenimento richiesto; a tale titolo chiedeva nuovamente la liquidazione di un assegno di L. 10.000.000 al mese oltre a £ 4.000.000 per il pagamento del canone di locazione dell’ abitazione.

Costituitosi in giudizio il F. resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale, finalizzato ad ottenere dichiarazione di addebito alla moglie a causa dei comportamenti provocatori punitivi e non solidali posti in essere da questa, durante la convivenza, e la riduzione dell’ assegno di mantenimento, avendo il Tribunale fondato il suo convincimento su presunzioni piuttosto che su prove effettive.

Con sentenza in data 28.10.1999 la Corte di appello di Roma, in parziale modifica della sentenza di primo grado, determinava in L. 6.000.000 mensili l’ ammontare dell’ assegno di mantenimento dovuto in favore della C. a decorrere dal dicembre 1995; respingeva per il resto l’ appello principale e l’ appello incidentale e poneva a carico del F. le spese dei due gradi di giudizio svoltisi.

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso S. C., fondato su due motivi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso G. F. che propone anche ricorso incidentale fondato su due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE [ Convivenza con figli ]

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e omessa applicazione dell’ art. 151 comma 2 c.c. nonché falsa ed erronea motivazione in relazione all’art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.

Assume che la Corte territoriale in base ad un riesame delle risultanze istruttorie ha ritenuto non risultasse la prova che il fallimento del matrimonio delle parti fosse addebitabile al F.

Tale conclusione è in contrasto con le prove acquisite nel corso dell’ istruttoria, svoltasi in primo grado, ed in particolare con la fattura dell’ Hotel Shilla di Seoul intestata al F. dalla quale si desume che lo stesso , nel periodo compreso fra il 19-22.11.1999 ha telefonato quotidianamente alla sig.ra Sebasti, con la quale è poi andato a convivere, subito dopo il provvedimento presidenziale che imponeva alla C. di lasciare la casa coniugale. Un anno dopo dall’ unione del F. con la S. nasceva una bambina [ Convivenza con figli ] . Tali circostanze non sono state tenute presenti dalla Corte di appello che, al contrario, ha dato rilevanza alle dichiarazioni rese dai testi Zanin e Scalia amici del F. i quali hanno formulato considerazioni e non indicato fatti, attribuendo il fallimento dell’ unione alle differenze caratteriali dei coniugi e alla circostanza che la C., cittadina americana, non si era mai abituata al modo di vivere italiano.

Inoltre la Corte territoriale, secondo la prospettazione della ricorrente non ha tenuto conto, ai fini dell’ addebitabilità, della condotta ingiuriosa e violenta del F., evidenziata e descritta dalla madre della ricorrente sig.ra C.

Con il secondo motivo la ricorrente censura l’ impugnata sentenza per erronea applicazione dell’ art. 156 c.c. nonché per omesso esame degli atti di causa in relazione all’ art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.

Rileva che la Corte territoriale, nel determinare l’ ammontare dell’ assegno di mantenimento richiesto in L. 14.000.000 al mese, non ha tenuto conto dell’ alto reddito percepito dal F. e dell’ elevato tenore di vita della coppia, in costanza di matrimonio, agevolmente desumibile dai documenti versati in atti, non adeguatamente valutati dalla Corte di merito.

Con il controricorso il F. ha eccepito l’ inammissibilità del ricorso principale, per avere la ricorrente dedotto censure attinenti alla motivazione, inammissibili nel giudizio ex art. 111 della Costituzione.

Preliminarmente va esaminata l’ eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal controricorrente.

Al riguardo va rilevato che avverso la sentenza della Corte di appello che abbia deciso in ordine alla separazione personale dei coniugi è ammissibile l’ ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. così come previsto dall’ art. 325 c.p.c. a nulla rilevando che il procedimento si sia svolto nelle forme del processo camerale.

Invero ciò che rileva è che tale giudizio si sia concluso con sentenza e non con decreto, posto che solo per tale ultimo tipo di provvedimento non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione, per cui solo in relazione allo stesso, trovando applicazione lo sbarramento previsto dall’ art. 739 c.p.c., qualora abbia i requisiti della decisorietà e definitità, può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’ art. 111 della Costituzione, mentre contro la sentenza pronunziata dalla corte di appello, a seguito di impugnazione avverso provvedimento del tribunale, non trovando applicazione l’ indicato art. 739 c.p.c., può essere proposto l’ ordinario ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 360 c.p.c.

Consegue che il ricorrente, poteva liberamente dedurre vizi della motivazione, senza dovere contenere le censure nei limiti previsti per il ricorso ex art. 111 della Costituzione sempre che le censure attenessero a vizi dell’ iter argomentativo adottato dal giudice e non riproponessero questioni di merito, inammissibili comunque nel giudizio di legittimità.

L’ eccezione di inammissibilità del ricorso che solleva F. con il controricorso va quindi disattesa.

Ciò premesso si osserva che il ricorso è infondato e va pertanto respinto. [ Convivenza con figli ]

Invero riguardo al primo motivo si osserva che la Corte territoriale, ai fini dell’ addebitabilità del fallimento del matrimonio delle parti, ha precisato, in punto di diritto, che la condotta disdicevole e contraria agli obblighi nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi, in tanto rileva in quanto sia stata la causa della rottura del rapporto matrimoniale.

In base a tale esatto principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte Suprema, il giudice di merito ha accertato, con motivazione esente da vizi logici, sulla base della deposizione del teste che la relazione esistente fra il F. e la sig.ra S.  [ Convivenza con figli ] è sorta dopo la separazione dei coniugi pervenendo alla conseguenziale conclusione che la relazione fra il controricorrente e la sig.ra S. non potesse, per tale motivo, essere la causa del fallimento dell’unione. Tale considerazione della Corte di merito, nell’ ambito della motivazione da questa adottata, si fonda quindi su un fatto, indicazione da parte del teste S. del momento in cui è nata la menzionata relazione, e non su valutazioni espresse dai testi, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente.

Parimenti su fatti e non su considerazioni la Corte territoriale ha ritenuto non provata l’ esistenza di ingiurie e violenze attribuibili al F. essendo state tali circostanze escluse dai testi escussi Z. e soprattutto C., cognato delle parti, ed affermate dalla teste K. la cui deposizione non è stata ritenuta dal giudice di merito rilevante ed attendibile, nell’ esercizio di un suo potere discrezionale, esternato con motivazione immune da vizi logici.

Parimenti infondato è altresi il secondo motivo dell’appello principale. [ Convivenza con figli ]

Consegue che il motivo testé esaminato si sostanzia quindi, in ultima analisi, nella prospettazione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile nel giudizio di legittimità.

Il primo motivo va quindi respinto. [ Convivenza con figli ]

Invero la Corte territoriale, al contrario di quanto assunto dalla ricorrente, ha esaminato il reddito del F. relativamente agli anni 1995-1997, ha tenuto conto dell’ uso gratuito dell’ abitazione di cui questi poteva godere, ha accertato che la posizione economica ricostruita all’ atto della pronunzia era esistente anche durante il rapporto matrimoniale, ha confrontato le indicate risultanze con la situazione reddituale della C., tenendo conto anche del costo della vita negli USA ed ha determinato in £ 6.000.000 mensili l’ ammontare dell’ assegno di mantenimento dovuto alla ricorrente, facendo uso di un potere discrezionale, non censurabile in tale sede in quanto esente da vizi logici.

Pertanto considerato che la Corte territoriale ha valutato, dandone conto, le circostanze indicate dalla C., le censure da questa mosse si sostanziano nella semplice proposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere una maggiore quantificazione dell’ assegno di mantenimento, come se il giudizio di cassazione si potesse configurare come un terzo grado di giudizio di merito.

Il ricorso principale va quindi interamente respinto. [ Convivenza con figli ]

Passando quindi all’ esame del primo motivo del ricorso incidentale, si osserva che tale motivo è articolato in quattro censure che vanno partitamente esaminate.

Rileva infatti il ricorrente incidentale con la prima censura del primo motivo del suo ricorso, che con l’ appello incidentale aveva richiesto che l’ assegno dì mantenimento, se dovuto, fosse contenuto nella misura di L.1.200.000 mensili, a far data dalla domanda, o in subordine che venisse attuata una riduzione progressiva dell’ assegno stesso, tenuto conto dell’ effettivo stipendio percepito da esso onerato e delle sue insorgenti necessità di vita.

Su tale domanda di rideterminazione dell’assegno la Corte di appello non ha svolto motivazione alcuna, come se la domanda non fosse stata proposta.

Con la seconda censura rileva che i calcoli relativi al reddito del F. per gli anni 1996 e 1997 sono errati posto che la Corte territoriale ha detratto dal reddito lordo solo le ritenute alla fonte e non anche l’ imposta lorda dovuta, come avrebbe dovuto, tenuto conto che oltre ai redditi da lavoro dipendente erano denunziati anche redditi da lavoro autonomo.

Il giudice di merito non ha inoltre valutato l’obbligo del F. di mantenere i figli G. e G., nati dalla relazione con la sig.ra S. e la stessa convivente priva di di redditi.

Con la terza censura deduce che la Corte di appello deciso, senza avere a disposizione alcun documento e attestasse gli effettivi redditi americani della C., svolgendo una disamina della situazione reddituale della ricorrente che si ferma al 1994.

Infine con la quarta censura rileva che la Corte, errando nella disamina dei documenti versati in atti, non ha tenuto conto che in costanza di matrimonio il reddito del F. oscillasse fra i sei e gli otto milioni al mese e che ad ogni uscita dal c/c del controricorrente corrispondeva una rimessa prelevata dal c/c del padre per cui l’ effettivo tenore di vita della coppia era sensibilmente inferiore a quello ritenuto dal giudice di merito.

Le indicate censure, sono fondate nei limiti che saranno in prosieguo precisate e vanno pertanto accolte in tali limiti.

Rispetto alla prima censura si osserva che la Corte territoriale ha determinato la decorrenza dell’assegno di £ 6.000.000 dal 1995 sulla base della documentazione (dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni a decorrere dal 1995) prodotta dal F., implicitamente ritenendo che l’ appellante incidentale non avesse adeguatamente documentato la propria richiesta, diretta ad ottenere una diminuzione quanto meno graduale dell’ assegno di mantenimento.

Trattasi di valutazione di merito non censurabile in cassazione.

La prima censura va quindi respinta. [ Convivenza con figli ]

Inammissibile al contrario deve ritenersi parte della seconda censura anch’ essa articolata in due doglianze.

Infatti con la prima parte di tale censura il ricorrente incidentale deduce argomenti che possono formare oggetto di domanda di revocazione ma non di ricorso per cassazione, posto che lamenta che la Corte territoriale abbia deciso in base a errore di fatto desumibile da documenti versati in atti che, se esattamente valutati, con esclusione del lamentato errore di fatto, avrebbero determinato una diversa decisione.

Fondata al contrario deve ritenersi la seconda parte della censura attinente all’omessa valutazione da parte del giudice di merito degli oneri di mantenimento dei figli e della compagna di vita, gravanti sul F. [ Convivenza con figli ]

Invero dovendo la Corte territoriale determinare, in base all’art. 156 c.c.. l’ ammontare dell’ assegno di mantenimento in relazione ai redditi dell’onerato, non poteva esimersi dal considerare che il controricorrente doveva e deve necessariamente mantenere, in misura consona al suo tenore di vita, i figli nati dalla sua relazione con la sig.ra S., in base al combinato disposto di cui agli artt. 261 e 147 c.c.. [ Convivenza con figli ]

Di tali circostanze idonee ad incidere sui redditi del F., il giudice di merito non ha tenuto conto, talchè la relativa censura va accolta.( Cass. civ. 29.10.1999 n. 12182) [ Convivenza con figli ]

Non influente al contrario deve ritenersi il preteso onere di mantenimento della sig.ra S., considerato che il mantenimento della compagna, sia pure convivente more uxorio, non può allo stato della vigente legislazione incidere negativamente sul diritto della moglie al mantenimento, previsto dall’art. 156 comma 1 c.c., non esistendo norma che imponendo il mantenimento della convivente, costituisca possibile controbilanciamento del diritto nascente dal richiamato art. 156 comma 1 c.c. in favore della consorte legittima.

Infondata è al contrario la terza censura, con la quale il F. osserva che la Corte territoriale ha deciso in ordine all’ impossidenza della C. senza rilevare che la documentazione da questa prodotta si fermava al 1994, mentre la documentazione prodotta da esso ricorrente incidentale comprendeva anche il 1998.

Invero va rilevato che questa Corte Suprema ha già precisato che al fine dell’ apprezzamento della disparità economica dei coniugi non è necessaria la determinazione dell’esatto ammontare, in termini numerici, dei redditi di ciascuno, essendo sufficiente un’ attendibile ricostruzione delle situazioni economiche degli stessi e delle relative prospettive. Sulla base di tale principio, enunciato e tenuto presente dal giudice di merito, la Corte territoriale ha accertato che la C., ex top model, aveva ormai 42 anni e non poteva più esercitare proficuamente il suo precedente lavoro per cui stava cercando di riconvertirsi lavorativamente frequentando dei corsi universitari, circostanze queste che escludevano, salva la prova contraria, non fornita dal F., la possibilità per la ricorrente di procurarsi nel breve periodo redditi maggiori di quelli accertati con riferimento al 1994. Tale argomentazione, logica ed immune da vizi logici, è altresì conforme a diritto e va pertanto confermata.

Inammissibile deve ritenersi infine la quarta censura del primo motivo con la quale viene censurato l’ accertamento del reddito percepito dal F. durante il matrimonio e quindi l’ accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi.

Al riguardo si ossereva in particolare che il ricorrente incidentale lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che dalla documentazione versata in atti, non specificamente indicata, risultava che negli anni 1989/1990 il reddito del F. ammontava a sei/otto milioni al mese e che il tenore di vita dei coniugi era incrementato da elargizioni del padre del F., effettuate specialmente in occasione dei lavori di ristrutturazione della casa adibita ad abitazione della coppia.

La censura, come su sintetizzata, incentrandosi sull’ inesistenza di un tenore di vita particolarmente elevato, propone una interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale, chiedendo sostanzialmente un accertamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità.

Il ricorrente incidentale infatti non evidenzia vizi del ragionamento posto dalla Corte distrettuale a fondamento della propria decisione ma lamenta che la ricostruzione dei fatti, dalla Corte effettuata, sia diversa da quella ritenuta esatta, proponendo quindi, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti stessi, possibile solo nel giudizio di merito.

La quarta censura va quindi dichiarata inammissibile.

Il primo motivo del ricorso incidentale va pertanto accolto solo nei limiti su precisati. [ Convivenza con figli ]

Riguardo al secondo motivo del ricorso incidentale, attinente alla liquidazione delle spese del giudizio di appello si osserva che tale motivo va dichiarato assorbito posto che il giudice di rinvio, al termine del giudizio, che si svolgerà avanti a lui, dovrà procedere ad una nuova liquidazione delle spese, tenuto conto dell’esito globale della lite.

Pertanto in accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso incidentale l’impugnata sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di appello di Roma, diversa sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. [ Convivenza con figli ]

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