Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
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Ingiurie e diffamazione contro l’ amante del coniuge non sono reato.

Ingiurie

 Ingiurie e diffamazione contro l’ amante di proprio coniuge

Ingiurie: Sentenze della Corte di Cassazione

Ingiurie e diffamazione contro l’ amante di proprio coniuge sono giustificate dallo stato d’ira causato da comportamento ingiusto altrui.

CODICE PENALE

Art. 599
Ritorsione e provocazione.

Nei casi preveduti dall’ articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 (ingiurie) e 595 (diffamazione) nello stato d’ ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’ offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

SEZIONE V PENALE

SENTENZA n.13162/2002 [ Ingiurie ]

La Corte abruzzese, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Pretore di Lanciano il 20 dicembre 1996, ha assolto E. S. dai reati ascrittigli perché persona non punibile per aver agito in stato d’ ira determinato da fatto ingiusto altrui. All’ imputato erano stati contestati i reati di ingiurie e diffamazione per aver offeso l’onore e la reputazione di M. P. affermando che costui era l’ amante della propria moglie L. D., era un verme e un vigliacco. Ricorre per cassazione agli effetti civili M. P., deducendo: violazione di legge in ordine alla produzione ed acquisizione nel giudizio d’ appello della sentenza di separazione dei coniugi S. / D., non passata in giudicato; violazione di legge in merito alle risultanze dell’ esame dell’ imputato e della deposizione della testimonianza escussa; violazione di legge e vizi motivazionali sulla ritenuta sussistenza della esimente ex art. 599, comma 2, c.p.c. [ Ingiurie ]

 Il ricorso non merita accoglimento.

È indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito; nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazioni, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (cfr., da ultimo, Sez. Un. 21 luglio 2000, Tammaro). [ Ingiurie ]

Ciò non può dirsi che si sia verificato nel caso in esame, nel quale il ragionamento giudiziale sull’ esistenza di un’ effettiva relazione sentimentale coltivata con il P. dalla moglie dell’ imputato, anche a voler ritenere l’ inutilizzabilità dei dati risultanti dalla cennata decisione civile per le ragioni esposte in ricorso, risulta egualmente ancorato ad un solido quadro probatorio, desunto dalle plausibili accuse mosse dall’ imputato e dalle convergenti dichiarazioni rese da un testimone, escludenti che l’ addebitata infedeltà fosse un parto della fantasia del prevenuto; e resiste, comunque, all’ elisione del dato viziato. [ Ingiurie ]

E, non essendo tentabile in questa sede, come pur auspicato dal ricorrente, una rivalutazione del compendio probatorio delibato dal giudice di secondo grado, che risulterebbe fatalmente invasivo del merito, devono perciò essere disattesi i primi due motivi di impugnazione. [ Ingiurie ]

Sorte migliore non può essere riconosciuta alle ulteriori doglianze. [ Ingiurie ]

Ineccepibile e pienamente condivisibile è il principio di diritto al quale, pur errando nella citazione della massima giurisprudenziale che lo enuncia, si è ispirata la Corte territoriale, secondo il quale, nei reati contro l’ onore, l’ esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’ agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest’ ultimo (nella specie la moglie infedele) sia legato all’ offeso (nella specie l’ amante) da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d’ ira e quindi la reazione offensiva (Cass. Sez. V, 4 luglio 1986, Mercando; Sez. II, 14 o 1966, Forestieri); non senza, peraltro, omettere di considerare che, a ben vedere, nell’ adulterio il fatto ingiusto che si consuma ai danni del coniuge tradito proviene non solo dall’ altro coniuge ma anche dal comportamento del suo partner. È poi risaputo che il carattere di immediatezza richiesto dall’ art. 599, comma 2, c.p. deve essere inteso in senso relativo, cioè in rapporto alle circostanze speciali, soggettive ed oggettive, del caso concreto. [ Ingiurie ]

Sicchè appare incensurabile il questa sede la motivazione esibita dall’ impugnata sentenza, che tale carattere ravvisa ricavandolo dall’ essersi il fatto ingiusto altrui protratto nel tempo, reiterandosi ogni qualvolta la moglie dell’ imputato e l’amico avevano occasione di frequentarsi, dando luogo a condotte reattive peraltro numericamente circoscritte ed anche temporalmente limitate: ed anche sul punto il dedotto vizio di motivazione si traduce nella prospettazione di un parere alternativo, rispetto alla valutazione fatta propria dal giudice di merito con argomenti esenti da ogni vizio di sorta. [ Ingiurie ]

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con il carico delle ulteriori spese processuali.

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