Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private

Inquinamento acustico provocato da campanile assordante ed assillante.

Inquinamento acustico

Inquinamento acustico provocato da campanile

Inquinamento acustico: Sentenze della Corte di Cassazione

Inquinamento acustico provocato da campanile assordante e assillante: i suoni non devono superare di olrte 3 dB il rumore di fondo. Parroco condannato per ripetuti e prolungati scampanii.

Tribunale di Chiavari

Sentenza 9 agosto 2008, n. 373 [ Inquinamento acustico ]

Con atto di citazione notificato in data 4.2.2003 F. L. conveniva in giudizio con don S. Q., in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Parrocchia Madonna del Carmine e della Chiesa di Santo S., site in Lavagna, esponendo:

  • di essere proprietaria, dagli anni ’80, di un appartamento sito in Lavagna e posto a breve distanza dal campanile della locale Parrocchia della Madonna del Carmine e da quello della Chiesa di Santo S.;
  • che, dopo aver inizialmente usato l’abitazione come casa delle vacanze, si era poi trasferita a vivere in detto appartamento;
  • che il suono delle vicine campane, per numero e costanza dei rintocchi nel corso della giornata e per intensità del rumore, assumeva la natura di fattore di inquinamento acustico, ed era tale da impedirle di svolgere le normali attività della vita quotidiana e di avere relazioni sociali;
  • che pertanto, fin dal 1985, aveva reiteratamente invitato i parroci responsabili succedutisi nel tempo, cercando, infruttuosamente, di ottenere una soluzione del problema; [ Inquinamento acustico ]
  • che vani erano risultati anche i tentativi di adire le autorità comunali e provinciali;
  • due procedimenti penali instaurati negli anni ’90 nei confronti del parroco per disturbo della quiete pubblica si erano conclusi con un’amnistia e con un non doversi procedere per morte dell’imputato; [ Inquinamento acustico ]
  • che il perdurare delle immissioni rumorose le aveva cagionato fortissimi e cronici malesseri psicofisici. [ Inquinamento acustico ]

Su detti presupposti, l’attrice domandava la condanna di parte convenuta alla riduzione dell’ intensità e del numero dei rintocchi in termini di ragionevolezza, nonché al risarcimento di ogni danno procuratole.

Si costituiva in giudizio don S. Q., in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante degli enti convenuti, contestando in fatto ed in diritto le domande attoree e chiedendo il rigetto delle stesse; in particolare:

  • segnalava l’intervenuta “insonorizzazione delle celle campanarie mediante pannelli fonoassorbenti”;
  • contestava il numero di rintocchi allegato dall’ attrice;
  • sosteneva che, essendo il suono delle campane collegato all’ esercizio del culto, la sua regolamentazione era sottratta secondo il Concordato alla normativa statale posta dall’ art. 844 c.c., così che l’ autorità giurisdizionale italiana non poteva “interferire sull’ utilizzo delle campane”;
  • per il caso di ritenuta prevalenza, rispetto al preteso difetto di giurisdizione, della necessità di tutela del superiore diritto costituzionale alla salute, il suono delle campane doveva comunque in sé ritenersi non intollerabile. [ Inquinamento acustico ]

La causa, istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di prove orali e di c.t.u. fonometrica e medico-legale, veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, come precisato nell’udienza dell’11.4.2008.

Motivi della decisione

L’attrice, individuando il suono delle campane della Parrocchia della Madonna del Carmine e della Chiesa di Santo S. quale rumore intollerabile fonte di danno alla propria salute, domanda la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni e alla riduzione dell’ intensità e del numero dei rintocchi di campana “nei limiti consentiti dalla legge” e comunque “in termini di ragionevolezza”. [ Inquinamento acustico ]

Dunque, accanto ad una richiesta risarcitoria per lesione del bene salute, la richiesta di un provvedimento inibitorio che, in materia di immissioni nocive, viene comunemente riconosciuto in favore del soggetto leso da immissioni intollerabili.

Pur avendo la parte attrice esposto in modo sufficientemente chiaro il petitum e la causa petendi, risulta opportuno premettere alla decisione del caso in esame una sintetica esposizione delle disposizione e dei principi normativi implicati dalle domande attrici.

In materia di immissioni rumorose vengono in rilievo le seguenti norme:

  • art. 844 c.c., in base al quale le immissioni rumorose tra fondi sono consentite solo ove esse non superino il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (comma 1), dovendosi contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e potendosi tener conto della priorità di un determinato uso (comma 2); [ Inquinamento acustico ]
  • art. 2043 c.c., quale norma fondante la responsabilità da fatto illecito;
  • D.P.C.M. 14.11.1997 (oltre al precedente D.P.C.M. 1.3.1991), che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno; [ Inquinamento acustico ]
  • legge n. 447/95, c.d. legge quadro sull’ inquinamento acustico;
  • art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), art. 674 c.p. e altre previsioni della normativa antinquinamento, per i profili di rilievo penale.

Nella presente sede è superfluo riportare l’evoluzione storica dell’ interpretazione giurisprudenziale delle predette norme, risultando sufficiente chiarire e affermare che:

  • l’ art. 844 c.c. individua un’ azione di natura reale (“che rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a tutela della proprietà, che mirano… a far accertare l’ inesistenza di qualsiasi diritto e l’ illegittimità di turbative e molestie in danno del fondo, al fine di conseguire la cessazione di queste ultime”, Cass. n. 4086/97), dunque posta a tutela del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, strumento di tutela che consente di ottenere la cessazione del comportamento lesivo, oltre ovviamente al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto dominicale; [ Inquinamento acustico ]
  • detta norma affida al giudice il compito di risolvere i conflitti derivanti da usi incompatibili di proprietà immobiliari, deferendo allo stesso il compito di individuare nel caso concreto la soglia di “normale tollerabilità” dell’immissione rumorosa; [ Inquinamento acustico ]
  • si condivide al riguardo la cosiddetta lettura dicotomica dei due commi della norma, così che il contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione deve individuarsi come momento indipendente e successivo rispetto al giudizio di (in)tollerabilità: una volta accertata una situazione di intollerabilità, la necessità di detto contemperamento (e la facoltà di tener conto del preuso) dovranno guidare il giudice nella scelta dei vari rimedi (inibitoria negativa, inibitoria positiva, indennizzo) da riconoscere a tutela del soggetto leso dalle immissioni (in questo senso cfr., tra le tante, Cass. n. 13334/99); [ Inquinamento acustico ]
  • la normativa pubblicistica posta a tutela della salute e dell’ambiente è irrilevante e ininfluente nelle controversie tra privati relative alla intollerabilità (così come alla illiceità) delle immissioni, non essendo corretto utilizzare, nei rapporti tra privati, criteri ai quali generalmente si ispira la disciplina pubblicistica in tema di inquinamento acustico, che investono l’ ambiente esteso e che, per loro natura e filosofia, non possono essere strutturati per considerare le esigenze precipue del singolo nei rapporti con il proprio vicino (cfr. Cass. n. 5398/99); ne deriva che, se il superamento degli standard pubblicistici di esposizione al rumore impone la scelta della tutela inibitoria, non può escludersi che risulti intollerabile (o illecita) nel singolo caso un’ immissione che rientri nei limiti della normativa pubblicistica; [ Inquinamento acustico ]
  • ne consegue ulteriormente che, ai fini della valutazione di tollerabilità del rumore, va escluso l’ uso del criterio cosiddetto assoluto, che fa riferimento ad una rumorosità ammissibile in una certa zona (ossia un rumore è da considerare tollerabile o meno a seconda che oltrepassi i valori di soglia stabiliti dall’ Autorità), dovendosi correttamente ricorrere ad un criterio cosiddetto relativo-comparativo, che valuti in concreto la tollerabilità; a tal fine la ormai costante giurisprudenza di legittimità e di merito fa riferimento al differenziale esistente tra rumorosità di fondo della zona (intesa quale complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici della zona) e intensità massima del rumore prodotto dalla fonte sonora oggetto di verifica, così correntemente individuando come intollerabile il rumore che superi di 3 decibel la rumorosità di fondo;
  • l’ art. 2043 c.c. è il fondamento e la fonte dell’azione risarcitoria spettante sia al soggetto proprietario del fondo che subisce le immissioni, sia a qualsiasi altro soggetto che a causa di dette immissioni patisce un danno alla salute (cfr. per il profilo dominicale Cass. n. 4937/81, ove si afferma che “l’ inibitoria ex art. 844 c.c. e l’ azione ordinaria di responsabilità aquiliana conservano reciproca autonomia”; per la lesione del diritto alla salute si veda per tutte Cass. SS. UU. n. 4263/85, ove si afferma che “l’ art. 844 c.c. disciplina i rapporti inerenti al diritto di proprietà, mentre dal suo ambito esula… il diritto alla salute considerato dall’ art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che per la tutela di quest’ultimo… vengono in considerazione e sono applicabili, mediante opportune statuizioni riparatorie, ripristinatorie e inibitorie, le norme dettate in via generale dagli art. 2043 e 2058 c.c.”); [ Inquinamento acustico ]
  • detta “separazione” di ambito tra le disposizione degli art. 844 e 2043 c.c., pur imponendo di mantenere giuridicamente distinti i concetti di (e l’indagine sulla) intollerabilità e di illiceità del rumore (rispettivamente rilevanti ai sensi delle predette norme), non impedisce, data l’identità del fatto (l’immissione sonore) generatore della reazione legale, di utilizzare nelle rispettive valutazioni il medesimo, sopra delineato, criterio tecnico scientifico di individuazione della “soglia” oltrepassata la quale l’ ordinamento riconosce tutela al soggetto che subisce le immissioni (cfr. in questo senso Cass. n. 2396/83 e Cass. n. 4093/90, secondo cui “qualora un’ immissione ecceda la normale tollerabilità è dovuto al proprietario del fondo danneggiato il risarcimento… consistendo la immissione in un fatto illecito ex art. 2043 c.c.”; [ Inquinamento acustico ]
  • detta impostazione risulta infine aver avuto avallo dalle SS.UU. con la sentenza n. 10186/98, in cui la Suprema Corte, sia pure con specifico riferimento ad una statuizione inibitoria, ha espressamente fatto coincidere il superamento dei limiti di tollerabilità con la compromissione degli aspetti del diritto alla salute collegati al godimento fondiario.

Alla luce delle norme e dei principi appena esposti, nei termini che seguono risultano fondate e meritevoli di accoglimento, considerata l’istruttoria esperita, entrambe le domande avanzate dall’ attrice.

All’esito dell’istruttoria orale e tecnica esperita risulta che:

  • l’appartamento di proprietà dell’attrice subisce, da parte delle campane del Santuario della Madonna del Carmine, immissioni sonore che (con finestre sia chiuse che aperte) superano di oltre 3 decibel la rumorosità di fondo: in questo senso le conclusioni del ctu ing. Baudà e del ctp di entrambe le parti, che hanno tutti concluso per la tecnica intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dal campanile della Madonna del Carmine; tale risultato nonostante l’installazione nel 2003 di pannelli fonoassorbenti, così che è intuitiva la situazione assolutamente critica presente dagli anni ’80 fino a detto intervento; [ Inquinamento acustico ]
  • i rintocchi di campana, nel corso degli anni, hanno mantenuto un “peso numerico” rilevantissimo e non specificamente giustificato da precise esigenze del culto: valgono al riguardo le dichiarazioni dei testi Giulio Rangheri (“campane… forti… e frequenti, non limitandosi al rintocco delle ore ma venendo utilizzate per lo sviluppo di melodie anche di lunga durata… è eclatante la giornata di ferragosto, durante la quale le campane suonano continuamente… il rumore è continuo”), Lidia Savasta (“I rintocchi erano frequenti, anzi continui… le campane suonavano con la frequenza indicata [da parte attrice] fin dalle 5 del mattino”), Giacomo Rangheri (“si trattava di suoni che continuavano per parecchio tempo… pensavamo che fosse una fissazione del precedente parroco: continuando anche col nuovo, capimmo che era una linea di condotta dell’ istituzione in sé”) e Pierluigi Costa (“alle 8.30 c’era una specie di concerto; così pure alle 10.00 e poi molte altre volte nel corso della giornata”), che non trovano efficace smentita nelle affermazioni dei testi della chiesa (tutti soggetti che non vivono nelle strette vicinanze delle campane in questione e, pertanto, hanno potuto riferire solo di episodi puntuali e non di un sistema di vita) e sono state in sostanza confermate, con riferimento al parroco che lo ha preceduto, da don Q. in sede di interrogatorio formale (“lo scampanio poteva essere molto lungo, non ci si risparmiava… a quei tempi si andava oltre il minuto”); [ Inquinamento acustico ]
  • detta situazione ha determinato l’azzeramento della vita sociale e di relazione dell’attrice: si consideri quanto dichiarato dai testi Giulio Rangheri (“era difficile e imbarazzante avere ospiti”), Giacomo Rangheri (“anche io e mia moglie non reggevamo più… il mio medico mi consigliò, essendo sordo a un orecchio, di non recarmi più a Lavagna… fu così che le due sorelle cessarono, dopo tantissimi anni, di fare le vacanze assieme”), Lidia Savasta (“non sono più andata dalla mia amica, mi veniva mal di testa… la situazione era insopportabile, molti amici non sono più andati a trovare la L., come me. Anche la L., d’altra parte, ha iniziato a non invitare più nessuno”); [ Inquinamento acustico ]
  • le immissioni sonore sono state la fonte di una permanente lesione all’integrità psicofisica dell’ attrice; la ctu medico legale esperita in corso di causa (da intendersi integralmente richiamata e trascritta nella presente sede, unitamente ai chiarimenti resi dal ctu dopo il deposito della stessa) ha permesso di accertare che l’ attrice è affetta da un cronicizzato “disturbo dell’ adattamento con ansia e umore depresso”; [ Inquinamento acustico ]
  • la reiterata e pluriennale esposizione al suono delle campane “è elemento idoneo a cagionare ad un soggetto predisposto detto disturbo”, cosiddetto post-traumatico da stress cronico, “o quanto meno ad aggravarlo”, così che “non è scientificamente errato ipotizzare una relazione causale tra lo stato psichico attuale della signora L. e la suddetta esposizione”; nonostante la carenza di elementi conoscitivi circa le condizioni cliniche preesistenti della paziente, è “possibile, nonché concretamente probabile, che detta affezione sia correlata in termini concausali alla prolungata esposizione al suono delle campane”; “l’ esame degli atti e della storia clinica della paziente… porta a ritenere che il danno” [o, meglio, la menomazione psicofisica dell’attrice], “attualmente valutabile nel 13%”, sia “ascrivibile per almeno la metà a condizioni morbose preesistenti”. [ Inquinamento acustico ]

Riassumendo, deve e può affermarsi che le immissioni sonore oggetto di causa, sono state per lo meno la concausa dell’attuale stato di salute deteriorato dell’attrice, individuandosi un danno biologico differenziale pari al 7%.

La domanda attrice risulta fondata e da accogliere sia ove intesa in una prospettiva meramente dominicale, essendo l’ attrice proprietaria del fondo che subisce le immissioni, e trovando in tal caso l’ inibitoria il proprio diretto fondamento nell’ art. 844 c.c., che non pone esclusivamente un divieto, ma consente al giudice di imporre misure tecniche adeguate ad eliminare gli inconvenienti e/o a contemperare i contrapposti interessi (cfr. in questo senso, per tutte, Cass. SS.UU. n. 8300/95); sia ove la si voglia ricondurre all’ ottica di tutela del bene salute, essendo la L. il soggetto leso, e trovando l’ inibitoria il proprio fondamento nell’ applicazione, se non diretta (in tal senso, peraltro, Cass. n. 4523/84) almeno analogica (cfr. Cass. n. 2396/83), dell’ art. 844 c.c., o comunque, secondo diversa ricostruzione maggioritaria in giurisprudenza, nell’ art. 2058 c.c. (cfr. Cass. SS. UU. n. 4263/85 e SS.UU. n. 10186/98).

Va inoltre sottolineato che, avendo parte attrice allegato e provato sia i fatti posti a fondamento delle proprie domande, sia, con sufficiente diffusione, le ragioni di diritto della propria domanda, resta irrilevante la circostanza (peraltro non rilevata neppure in modo indiretto da parte convenuta) che non abbia esplicitamente indicato la specifica norma alla quale riconduceva la propria istanza. [ Inquinamento acustico ]

Pertanto, richiamata la necessità, ai fini della valutazione di tollerabilità dell’immissione sonora, dell’ uso del solo criterio cosiddetto comparativo (sopra, in testo e nota 4, diffusamente richiamato) e del limite invalicabile di 3 decibel oltre il rumore di fondo, si ordina alla parte convenuta, con esclusivo riferimento al sistema campanario della Madonna del Carmine (non risultando la intollerabilità del rumore determinato dalle campane della chiesa di Santo S.), di astenersi immediatamente dall’ utilizzo di dette campane fino alla riconduzione delle relative emissioni sonore al limite massimo di 3 decibel oltre la soglia del rumore di fondo, e con la sola possibilità, nel periodo necessario all’ adozione dei necessari accorgimenti tecnici, dell’ uso di detto sistema campanario in accompagnamento ai momenti liturgici della celebrazione della sola Messa e delle festività natalizie e pasquali, comunque contenendo la durata dello scampanio al massimo nei venti secondi. [ Inquinamento acustico ]

Ritiene lo scrivente di seguire i criteri espressi dalle più recenti tabelle di calcolo elaborate dal Tribunale di Milano, condividendo sia presupposti logico-scientifici che le conseguenze giuridiche della loro adozione; tali tabelle sono quelle ormai comunemente utilizzate presso il Tribunale di Chiavari.

Sulla scorta di tali premesse, vanno riconosciuti all’attrice (che al momento della ctu aveva 65 anni):

a) euro 9.346,25 (euro 7.477,00 da tabella + 25%) per danno biologico da invalidità permanente, sulla base delle considerazioni che seguono:

la lunghissima durata dell’esposizione al fattore lesivo (almeno fin dal 1985) pur non determinando di per sé una maggiore gravità della lesione accertata, deve tuttavia essere considerata in un’ottica di personalizzazione del danno biologico. Si intende dire che la sussistenza di un prolungato sacrificio delle condizioni favorevoli al mantenimento della salute psicofisica, peraltro di un soggetto già predisposto al tipo di lesione patito, evidenzia un tipo di compromissione del bene salute che si differenzia da quella ordinariamente connessa all’ accertamento di un danno biologico di pari grado. [ Inquinamento acustico ] Ne deriva la necessità di personalizzare l’ entità del risarcimento, riconoscendo all’ attrice – come da criterio guida delle tabelle milanesi – un aumento percentuale (che nel caso si stima congruo nella misura del 25%) della misura del risarcimento risultante dalla semplice applicazione della tabella;

b) euro 4.673,12 per danno morale (per detta voce di danno, tenuto conto delle entità dei postumi accertati, della durata del periodo di attuazione del fenomeno lesivo, del disagio e della sofferenza fisica patita, appare equo riconoscere a parte attrice una somma corrispondente a metà dell’importo liquidato a titolo di danno biologico); [ Inquinamento acustico ]

c) euro 46.000,00 per la lesione del diritto di rilievo costituzionale allo svolgimento e affermazione della propria personalità nelle formazioni sociali in cui gli individui sono ordinariamente inseriti (famiglia, rete di amicizie); detto diritto della L., direttamente riconosciuto e definito inviolabile dall’ art. 2 Cost., è stato progressivamente compresso ed infine azzerato (per lo meno nella propria abitazione) dal protrarsi fino ad oggi, per oltre venti anni, di immissioni sonore intollerabili e illecite [ Inquinamento acustico ]; così determinandosi un danno che, con criterio necessariamente equitativo, si liquida in una somma (davvero minimale, se si considera che costituisce in definitiva il prezzo di una prolungata solitudine, sia pure relativa) pari ad euro 2.000 per ciascuno dei 23 anni intercorsi dall’ inizio della lesione ad oggi.

Importi liquidati tutti all’attualità e che pertanto non vanno assoggettati a rivalutazione.

Il danno complessivamente patito dall’attrice ammonta dunque ad euro 60.019,37, oltre interessi di legge dalla data della domanda giudiziale ad oggi.

Sul complessivo importo così determinato l’ attrice ha infine diritto alla corresponsione degli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’ attrice, in complessivi euro 8.507,00 (di cui euro 552,00 per esborsi, euro 4.455,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorari), oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.

Vanno altresì poste definitivamente a carico della parte convenuta le spese della ctu medico legale, liquidate in corso di giudizio in euro 1.100,00 oltre accessori di legge, nonché della ctu fonometrica, liquidate in corso di giudizio in complessivi euro 463,64; ne consegue la condanna di parte convenuta alla rifusione di tale spesa ove in concreto già sostenuta dall’attrice.

P.Q.M.

Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

  • condanna la Parrocchia della Madonna del Carmine in Lavagna, in persona del parroco e legale rappresentante pro tempore don S. Q., nonché quest’ ultimo anche in proprio, a ridurre nei limiti di tollerabilità indicati in motivazione le immissioni sonore nel fondo dell’ attrice determinate dal sistema campanario di detta Parrocchia, e così condanna i predetti soggetti ad astenersi immediatamente dall’ utilizzo delle campane fino alla riconduzione delle predette immissioni sonore al limite massimo di 3 decibel oltre la soglia del rumore di fondo, individuata come in motivazione, e con la sola possibilità, nel periodo necessario all’ adozione dei necessari accorgimenti tecnici, dell’ uso di detto sistema campanario in accompagnamento ai momenti liturgici della celebrazione della sola Messa e delle festività natalizie e pasquali, comunque contenendo la durata dello scampanio al massimo nei venti secondi; [ Inquinamento acustico ]
  • condanna la Parrocchia della Madonna del Carmine in Lavagna, in persona del parroco e legale rappresentante pro tempore don S. Q., nonché quest’ultimo anche in proprio, al pagamento in favore di F. L. della somma di euro 60.019,37, oltre interessi calcolati come indicato in motivazione;
  • pone definitivamente a carico della Parrocchia della Madonna del Carmine in Lavagna, in persona del parroco e legale rappresentante pro tempore don S. Q., nonché di quest’ultimo anche in proprio, le spese di ctu medico-legale e fonometrica, come liquidate in corso di giudizio; e conseguentemente condanna la Parrocchia della Madonna del Carmine in Lavagna, in persona del parroco e legale rappresentante pro tempore don S. Q., nonché quest’ultimo anche in proprio, alla rifusione di tale spesa ove in concreto già sostenuta da F. L.;
  • condanna la Parrocchia della Madonna del Carmine in Lavagna, in persona del parroco e legale rappresentante pro tempore don S. Q., nonché quest’ultimo anche in proprio, a rifondere in favore di F. L. le spese di lite, pari a complessivi euro 8.507,00, oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.

♦  

Molto altro potete apprezzare puntando la freccia del Vs. mouse sul tasto “GIURISPRUDENZA” qui in alto. 

 Per preventivi telefonici su ogni tipo di investigazione e consulenza investigativa gratuita, anche riguardo alle investigazioni su inquinamento acustico
chiamate il titolare dell’ agenzia investigativa al 335 6661227.  

Licenza governativa, fin dal 1975, n° 1415/2012/BO – P. IVA 02486040377 – (43.000 IA) –  investigazioniprofessionali@gmail.com 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ogni pagina delle sezioni “Agenzie” ed “Investigatori” di questo sito promozionale, di proprietà dell’ investigatore privato Dario Caldelli, è dedicata ad una singola città e potrà essere ceduta in esclusiva ad un collega di quella  provincia, esperto e titolare di licenza governativa, il quale desideri così comparire davanti agli occhi delle tante persone che visitano questo sito perché cercano un investigatore privato nella zona di loro interesse, magari per commissionare un’ indagine su inquinamento acustico. Il numero di tali utenti è indicato nelle ultime righe di ogni pagina locale. Per quanto invece riguarda questa specifica pagina, la ricerca “inquinamento acustico” viene effettuata su Google da 178.000 persone/anno.  

Il sito “Agenzia investigativa OK” è collegato a:   

Agenzia investigativa A-Z detective“, “Agenzia investigazioni professionali“, “Agenzia investigativa Fe Ro Bo“, “Agenzia investigativa PD”, “Studio legale avvocati”.  

Sito e posizionamento su Internet by SITOPRIMAPAGINA.it: il tuo sito in prima pagina per le “chiavi di ricerca” più redditizie!  – N° verde 800 070333 – sitoprimapagina@gmail.com   

Qui per “inquinamento acustico“.