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Infedeltà coniugale: leggi, sentenze Cassazione su infedeltà coniugale

Infedeltà coniugale

Infedeltà coniugale: leggi e sentenze della Corte di Cassazione

Leggi e sentenze della Corte di Cassazione su infedeltà coniugale

Infedelta’ coniugale: leggi e sentenze della Corte di Cassazione su infedeltà coniugale, separazione per colpa (ovvero con addebito o giudiziale), attribuzione della casa coniugale, figli, assegno di mantenimento ecc.

REPUBBLICA ITALIANA

CODICE CIVILE

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.

Art. 143

Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’ obbligo reciproco alla fedeltà, all’ assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’ interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Capo V

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.

Art. 149

Scioglimento del matrimonio.

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82, o dell’ articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 15

Separazione personale.

E’ ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’ omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151

Separazione giudiziale.

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’ educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 154

Riconciliazione.

La riconciliazione tra i coniugi comporta l’ abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

Art. 156

Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’ altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’ entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’ obbligato.

Resta fermo l’ obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’ articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l’ iscrizione dell’ ipoteca giudiziale ai sensi dell’ articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’ avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’ obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art.156-bis

Cognome della moglie.

Il giudice può vietare alla moglie l’ uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’ uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 157

Cessazione degli effetti della separazione.

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158

Separazione consensuale.

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

Quando l’ accordo dei coniugi relativamente all’ affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’ interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’ interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’ omologazione.

 

In questa sezione dedicata alla giurisprudenza trovi varie ed interessanti sentenze della Corte di cassazione attinenti l’ infedeltà coniugale e la separazione:

  • risarcimento dei danni biologici ed esistenziali causati da infedeltà coniugale
  • infedeltà coniugale ostentata continuamente per umiliare il coniuge, equiparata a maltrattamenti in famiglia
  • infedeltà coniugale pregressa non addebitabile, se dopo è continuata a lungo la convivenza
  • ingiurie abituali a coniuge sono reato di maltrattamenti
  • rapporti sessuali coattivi sono reato di violenza
  • abbandono della casa coniugale causato dai litigi con la suocera
  • impotenza non detta alla fidanzata e annullamento del matrimonio non consumato, con risarcimento
  • corrispondenza sottratta a coniuge per documentare in giudizio l’ infedltà coniugale
  • rimborso delle investigazioni effettuate per documentare l’ infedeltà coniugale
  • assegno di mantenimento e sua quantificazione
  • assegno di mantenimento non dovuto, se l’ ex convive con persona facoltosa 
  • casa coniugale, figli e nuova convivenza
  • mantenimento dei figli, anche maggiorenni non autonomi economicamente
  • riconciliazione e annullamento della separazione

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